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Statuto Dottor Clown Vicenza ODV ETS

Consulta qui di seguito il testo integrale dello statuto dell'associazione, approvato e firmato digitalmente il 20 gennaio 2026.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l'ente denominato "Dottor Clown Vicenza ODV ETS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, e con durata illimitata.

L'organizzazione ha sede legale in Viale A. Fusinato 122 nel comune di Vicenza (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

  • la pratica della Clownterapia in contesti socio-sanitari (ospedali, case di riposo, case famiglia, orfanotrofi, centri di accoglienza, ecc.);
  • la sensibilizzazione sull'importanza di costruire relazioni umane di fiducia e confidenza, prendendosi cura di pazienti ospedalieri, spesso bambini, e di persone che vivono situazioni di dolore e di disagio sociale, anche in ambito extra-ospedaliero.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, sono tra quelle ricomprese nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

  • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  • lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
  • lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;
  • lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Mediante lo svolgimento di attività di Clownterapia, rivolta principalmente a persone ospedalizzate, anziani delle case di riposo e diversamente abili, e in particolare la realizzazione delle seguenti azioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

  • organizzazione di eventi per la diffusione e sensibilizzazione su tutti gli aspetti importanti della solidarietà, del pensiero positivo, della Clownterapia come risposta e "cura" a qualsiasi disagio;
  • organizzazione di corsi di formazione per l'inserimento di altri membri all'interno dell'associazione e per esterni;
  • organizzazione di attività volte all'autofinanziamento dell'associazione;
  • partecipazione a progetti e a missioni di pace;
  • tenuta di corsi di formazione e aggiornamento continui agli associati.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità all'articolo 7 del D.Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 – Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono associati dell'associazione:

  • a) Associati fondatori: le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario e hanno versato il patrimonio iniziale.
  • b) Associati ordinari: tutti coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo previa partecipazione a un corso di formazione organizzato dall'associazione, partecipazione al periodo di tirocinio e valutazione positiva finale da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La qualità di associato non può essere trasmessa a terzi.
  • c) Associati sostenitori: tutti coloro che, pur non effettuando alcuna attività associativa, ne condividono le finalità. Sono equiparati ai soci ordinari.
  • d) Associati onorari: persone cui il Consiglio Direttivo decide di attribuire tale riconoscimento.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17.

Gli associati hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione;
  • versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – Qualità di volontario

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

  • a) Morte.
  • b) Recesso: l'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  • c) Esclusione: l'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal Regolamento interno può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

  • Assemblea degli Associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
  • Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore;
  • ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche mediante posta elettronica, ordinaria o certificata, o fax, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4, e sono rieleggibili per 2 mandati. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente dell'associazione è il/la Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

  • amministra l'organizzazione;
  • attua le deliberazioni dell'assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
  • delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, salvo ratifica dell'Assemblea;
  • delibera le azioni disciplinari a carico degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 17 – Presidente

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 21 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e consultabile dagli associati.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati tramite il sito sociale.

Art. 24 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

Art. 26 – Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Responsabilità e assicurazione degli associati

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Responsabilità della organizzazione

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 – Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 30 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 – Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
  • d) libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 32 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente dell'Associazione
Dottor Clown Vicenza ODV ETS
Tagliapietra Emanuela

Firmato digitalmente il 20/01/2026 – Certificato n. 4026859
Valido dal 21/11/2024 al 21/11/2027 – InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario
Frigo Loredana

Firmato digitalmente il 20/01/2026 – Certificato n. 5265457
Valido dal 18/12/2025 al 18/12/2028 – InfoCamere Qualified Electronic Signature CA